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giovedì 28 aprile 2011

Come adottare un minore

COME FARE PER ADOTTARE UN MINORE
Adozione nazionale

"Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia".
Dall'articolo 1, comma 1 della Legge 4 maggio 1983, n.184, "Diritto del minore ad una famiglia", così come modificata dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

L'istituto dell'adozione nazionale garantisce un nucleo familiare al minore la cui famiglia non sia in grado di provvedere alla sua crescita ed alla sua educazione, non per cause legate alla sola condizione di indigenza.I minori, per i quali sia accertata la situazione di abbandono, vengono dichiarati in stato di adottabilità dal Tribunale per i minorenni.Accertato che il minore è in stato di abbandono, inizia la procedura adozionale che ha come obiettivo quello di individuare la coppia genitoriale che meglio possa rispondere alle esigenze del minore. Al termine del procedimento dichiarativo di adozione, l'adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti e riceve uno status giuridico stabile e definitivo di figlio a tutti gli effetti del nuovo nucleo familiare.
Requisiti per presentare la domanda
L'art.6 della Legge n. 184/83 stabilisce che l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o per un numero inferiore di anni se i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò sia accertato dal Tribunale per i minorenni.
Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto.
L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando, con la possibilità di deroga in caso di danno grave per il minore.Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni.I coniugi, con i requisiti previsti dalla legge, possono presentare domanda al Tribunale per i minorenni, specificando se sussiste la disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. Possono essere presentate più domande anche successive a più Tribunali per i minorenni, purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. La domanda di disponibilità all'adozione, in carta semplice, corredata dei documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti, ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti.

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