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venerdì 6 maggio 2011

Compensazione Iva, come fare

Le modifiche introdotte per poter utilizzare in compensazione i crediti IVA cambieranno il calendario e la modalità di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi ed IVA.
Gli operatori che intendono realizzare il credito IVA annuale o infrannuale mediante lo strumento della compensazione orizzontale dovranno fare i conti con le nuove disposizioni di cui all’articolo
10 del D.L. 78/2009.
Secondo le nuove disposizioni, per ottenere la compensazione del Credito IVA, sarà necessario procedere alla presentazione preventiva delle relative dichiarazioni anche in via autonoma e fuori
dal modello UNICO.
Per poter beneficiare dell’utilizzo dei crediti IVA in compensazione, per importi superiore ad € 10.000,00 annui, sarà necessaria inoltre l’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni
dalla quali derivano tali crediti IVA.
Inoltre i contribuenti che presenteranno la dichiarazione IVA annuale in via autonoma entro il 28 febbraio di ciascun anno sono esonerati dalla presentazione della comunicazione IVA di cui al comma due dell’articolo 8-bis del DPR 322/1998.
Questi gli effetti principali delle nuove disposizioni in materia di compensazione orizzontale dei crediti IVA e delle modifiche apportate all’articolo 17 comma 1 del D.Lgs n. 241/1997 e al DPR
322/1998. Come comunicato dall’Agenzia delle Entrate, le nuove disposizioni assumono efficacia a decorrere
e con riferimento alle compensazioni che saranno effettuate dal 1 gennaio 2010.
In merito sarà necessario un’ulteriore espressione volta a chiarire se la data del 1 gennaio 2010
costituisce la data di partenza per la verifica delle compensazioni eccedenti il limite di legge, o se
invece da tale data si applicano le nuove disposizioni al verificarsi del superamento del limite
anche se questo trova causa in compensazioni effettuate in periodo precedenti il 1 gennaio 2010.
La nuova compensazione del Credito IVA
L’articolo 10 del D.L. 78/2009 prevede che, la compensazione del Credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all’anno, per importi superiori ad 10.000,00 Euro annui, potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione
annuale IVA o dell’istanza di compensazione dell’IVA trimestrale, dal quale emerge tale credito.
Per applicare la disposizione di cui sopra è stato necessario apportare una modifica sostanziale alla disposizione di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 322/1998, che prevede la possibilità, per i contribuenti che intendono utilizzare il credito IVA annuale in compensazione, di non
comprendere la dichiarazione IVA annuale nel modello Unico.

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