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mercoledì 18 maggio 2011

Intonaco facciata e spese condominiali

Come vanno ripartite le splese relative all'intonaco della facciata?
Le spese per la difesa delle parti comuni dell'edificio dagli agenti atmosferici sono ripartite in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi dell'erticolo 1123 comma 1 del Codice Civile. E non rientrano, invece, fra le spese medesime, le cose comuni suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri. Va considerata parte comune tutto quanto afferisce a elementi costituenti parte integrante della facciata dell'edificio e che si inquadrano nell'aspetto estetico di questo. Vanno compresi dunquei muretti di recinzione delle terrazze e delle balconate che, da una parte, rappresentano la proiezione della proprietà individuale, consentendone godimento esclusivo e possibilità di affaccio e, dall'altra, si pongono come elementi esterni aventi un'attitudine funzionale legata al decoro dell'edificio, che è bene di godimento collettivo.

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