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giovedì 19 maggio 2011

Lavanderia rovina capi, che fare?

A chi non è capitato di ritirare un capo in lavanderia e ritrovarlo in condizioni pietose? Un pantalone rovinato, una camicia macchiata, un jeans consumato. Cosa fare e come comportarsi in questi casi? Il rapporto tra utenti e titolari di lavanderie è disciplinato, in via generale, dagli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, che riguardano la prestazione d’opera, e dall’articolo 1176 c.c. in tema di diligenza professionale. Nel caso in cui il capo consegnato sia andato perduto si applicano le norme sul deposito di cose (Artt. 1766-1782 c.c.).La legge dispone che “le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile”. Spetterà, in questo caso, al titolare della lavanderia dimostrare che il danno non è attribuibile a sua colpa, ma al contenuto ingannevole dell’etichetta. Diversamente, per ogni altro danno che sia conseguente alla negligenza del titolare della lavanderia detto danno dovrà essere risarcito integralmente. Cosa fare per ottonere il risarcimento del danno? Il consumatore ha il dovere di denunciare il danno nel termine di otto giorni dalla scoperta, pena la decadenza del diritto al risarcimento e, comunque, entro un anno dalla riconsegna del capo di vestiario. Questo perché il consumatore potrebbe non rilevare subito il difetto. Se ci si accorge subito del danno, è necessario farlo notare al tintore e portate a casa il capo per fare una perizia tecnica nei casi di particolare valore. Successivamente è necessario inviare una raccomandata A/R in cui si specifichino le caratteristiche e il valore del capo. ll risarcimento spetta anche nel caso di smarrimento del capo, in quanto la tintoria è responsabile quale di custode della merce consegnatale.

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